1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione, dotata di autonomia anche scientifica, ha il potere di:
a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti e cose;
b) ordinare l'ispezione di luoghi e di cose;
c) ordinare l'esecuzione di perizie quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;
d) convocare ed interrogare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di
e) avvalersi di ricerche e di studi delle associazioni ritenute in grado di offrire utili contributi, nonché degli enti e dei soggetti privati e pubblici che hanno svolto studi, ricerche o raccolto documentazioni, anche inediti, sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare;
f) raccogliere segnalazioni, testimonianze, documentazioni e indicazioni dei familiari delle persone uccise o scomparse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).
3. La Commissione può acquisire altresì copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 384 del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.