Art. 3.
(Acquisizione di testimonianze, atti e documenti).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione, dotata di autonomia anche scientifica, ha il potere di:

          a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti e cose;

          b) ordinare l'ispezione di luoghi e di cose;

          c) ordinare l'esecuzione di perizie quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

          d) convocare ed interrogare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di

 

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notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti;

          e) avvalersi di ricerche e di studi delle associazioni ritenute in grado di offrire utili contributi, nonché degli enti e dei soggetti privati e pubblici che hanno svolto studi, ricerche o raccolto documentazioni, anche inediti, sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare;

          f) raccogliere segnalazioni, testimonianze, documentazioni e indicazioni dei familiari delle persone uccise o scomparse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

      3. La Commissione può acquisire altresì copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato.
      5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 384 del codice penale.
      6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.